Dispersione ceneri: si può?

  • La volontà di disperdere le proprie ceneri deve essere messa per iscritto anticipatamente da chi opta per questa pratica.
  • Ad effettuare la dispersione vera e propria potranno essere il coniuge o un altro familiare, l’esecutore testamentario, il rappresentante legale della società per la cremazione di appartenenza o il personale autorizzato dal Comune.
  • La dispersione delle ceneri è possibile anche in natura, ma deve rispettare una specifica regolamentazione prevista dalla legge.
  • In mancanza del testamento scritto del defunto, per disperdere le ceneri serve una dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal suo familiare più prossimo.

Cosa dice la legge

Rispondiamo subito alla domanda: sì, la dispersione delle ceneri, in Italia, è possibile. Bisogna, però, che questa volontà rispetti i termini di legge e sia messa per iscritto da chi vi intende optare. A stabilirlo è la legge 30 marzo 2001 n. 130¹. Approfondiamo l’argomento, scoprendo come funziona la dispersione delle ceneri nel nostro Paese e quel che c’è da sapere su questa pratica funeraria.

La scelta spetta al defunto

La scelta della dispersione delle ceneri spetta al defunto e arriva a seguito della decisione di cremazione. Vi sono tre procedure per esprimere la propria volontà:

  • registrare un testamento dal notaio.
  • Redigere un testamento olografo (cioè scritto di proprio pugno) datato, firmato e provvisto dei propri dati anagrafici².
  • In alternativa, si può optare per l’iscrizione a un’associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari quello della cremazione.

Queste tre modalità faranno sì che le volontà del defunto vengano rispettate, anche in caso di opposizione da parte dei parenti.

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Chi può disperdere le ceneri

Nel testamento si può indicare la persona prescelta per l’atto vero e proprio di dispersione delle ceneri. In mancanza di questa informazione, possono farsene carico:

  • il coniuge o altro familiare;
  • l’esecutore testamentario;
  • un rappresentante legale dell’associazione o della società per la cremazione a cui il defunto risulta iscritto;
  • personale autorizzato dal Comune.

Sempre a testamento, si può scegliere di registrare il cosiddetto esecutore testamentario, ovvero la persona che si prenderà cura dell’effettiva esecuzione delle ultime volontà del defunto. La dispersione delle ceneri non autorizzata dall’Ufficiale dello Stato Civile o effettuata con modalità diverse rispetto a quanto indicato dal defunto è punita con la reclusione da due mesi a un anno e con una multa.

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Dove è consentita (e dove no) la dispersione delle ceneri

La scelta del luogo per la dispersione delle ceneri dipende dalle volontà del defunto, ma deve anche sottostare alla regolamentazione prevista dalla legge. Non è mai possibile effettuare la dispersione delle ceneri nei centri abitati. È, invece, possibile procedere:

  • nei cosiddetti “giardini del ricordo”, ovvero in aree appositamente dedicate all’interno dei cimiteri.
  • In aree private all’aperto, previo consenso dei proprietari e senza dare luogo ad attività lucrative.
  • In natura, all’interno del territorio comunale, con l’autorizzazione dell’ente di riferimento e a non meno di 200 metri di distanza da manufatti.
  • In montagna, a distanza di oltre 200 metri da centri e insediamenti abitativi.
  • Nei laghi, a oltre 100 metri dalla riva, nei tratti liberi da natanti e manufatti.
  • Nei fiumi, nei tratti liberi da natanti e manufatti.

Qualora il defunto non abbia espresso una preferenza circa il luogo della dispersione, la scelta spetta al coniuge o al parente più prossimo. Trascorsi 90 giorni, in mancanza di indicazioni da parte dei familiari, verrà autorizzata la dispersione nel cinerario comune del cimitero del luogo di residenza.

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La dispersione delle ceneri in mare

Un discorso a parte merita la dispersione delle ceneri in mare, che prevede una regolamentazione ancora più stringente. In tal caso, infatti, all’autorizzazione del Comune bisogna aggiungere quella della capitaneria di porto. Per legge, la dispersione di ceneri in mare è vietata a una distanza inferiore ai 1.000 metri dalla costa e nei tratti antistanti al territorio comunale, liberi da natanti e manufatti. Bisogna, inoltre, prestare attenzione al rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza della navigazione e alle condizioni meteo-marine in atto alla data prefissata per la pratica funeraria.

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Quando non c’è il testamento

Nel caso in cui manchi un testamento o una dichiarazione scritta del defunto, è comunque possibile procedere con l’atto di dispersione delle ceneri. In questo caso, serve una dichiarazione sostitutiva di atto notorio da parte del familiare più prossimo, in una gerarchia che può arrivare fino al 6° grado di parentela. Con questo documento si dichiara che il proprio congiunto aveva espresso, in vita, la volontà di essere cremato e che le proprie ceneri venissero disperse. La dichiarazione va presentata all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso o di residenza, con allegata la fotocopia di un documento valido del familiare dichiarante.
Anche su questo versante, affidarsi alle conoscenze e all’esperienza di un’agenzia funebre consente di avere un valido supporto. Nello specifico, per esempio, avere una panoramica chiara ed esaustiva sulle modalità adottate dalle diverse amministrazioni comunali in materia di autorizzazione alla dispersione delle ceneri.


 

NOTE

¹ Per approfondire: Legge 30 marzo 2001, n. 130, Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri